Nel caso di lavori di riqualificazione in un condominio che diano diritto a due diverse agevolazioni –
bonus facciate ed
ecobonus –
ogni condomino per la propria parte
potrà decidere di quale agevolazione beneficiare.
Pubblicate dall’Agenzia delle entrate una Risoluzione e una risposta ad un’Istanza di interpello.
L’Agenzia delle Entrate con la
risposta 294 ad un’istanza di Interpello e la
Risoluzione 49/E spiegano che nel caso di
lavori di riqualificazione in un condominio, che interessino sia il
restauro delle facciate (che prevede la detrazione del 90%), che altri interventi che diano diritto all’ecobonus, (che prevede detrazione 110%),
ogni condomino, per la parte di spesa che lo riguarda, può decidere di
fruire della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica o del bonus facciate, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri condomini.
L’Agenzia ricorda che il Bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020, prevede una detrazione del 90% calcolata sull’intero ammontare delle spese sostenute fino al 31/12/20 per interventi volti al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”, su balconi,
(parapetti in vetro) o su ornamenti e fregi, che si trovano in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
La circolare 2/E pubblicata dalla stessa Agenzia lo scorso 14 febbraio fornisce tutti i chiarimenti su tipologie applicative, soggetti e interventi ammessi, detrazione spettante, adempimenti, controlli, modalità di utilizzo e cumulabilità.
Proprio quest’ultimo punto specifica che hanno diritto al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi,
(parapetti in vetro), o su ornamenti e fregi; per tutti gli altri interventi restano in vigore le detrazioni previste per i lavori di ristrutturazione edilizia (bonus casa) e riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Nel caso di un
condominio in cui vengano realizzati diversi interventi riconducibili a due fattispecie agevolabili, ogni
condomino potrà avvalersi, per la parte di spesa che lo riguarda,
di una sola agevolazione, rispettando i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti per ognuna e decidendo autonomamente dagli altri condomini.
La circolare 8 agosto2020 n.24/E fornisce a tal proposito tutti i chiarimenti necessari e le varie modalità attuative.